LOCAZIONE - Deposito pigione

Il Tribunale federale ha confermato che il deposito delle pigioni all'autorità di conciliazione ha effetto di pagamento verso il locatore solo per pigioni future. Chi deposita delle pigioni che dovrebbero già essere state pagate rischia quindi la disdetta del contratto di locazione a causa di mora nel pagamento.

https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/it/4a_0571_2020_2021_05_03_T_i_10_35_49.pdf?fbcl...

Ma in quali casi è opportuno depositare la pigione all'autorità di conciliazione?
Il deposito della pigione all'autorità di conciliazione permette al conduttore, che viene ignorato dal proprietario, di ottenere l'attenzione necessaria, trattenendo indirettamente la pigione che gli spetterebbe contrattualmente. Attenzione però, il deposito deve essere da un lato giustificato e dall'altro, entro 30 giorni dal deposito, il conduttore deve presentare un'istanza di conciliazione all'autorità.
Il conduttore non rischia così di passare "dalla parte del torto" e vedersi rimproverare una mora nel pagamento. Come chiaramente indicato dal Tribunale federale, le pigioni depositate devono essere quelle future, non quelle già dovute.
 
Ad esempio se l'ente locato presenta dei difetti che devono essere ripristinati dal locatore (vi sono infiltrazioni d'acqua in casa, l'intonato viene giù, vi è presenza di muffa o la lavatrice non funziona da tempo), allora è il momento di depositare la pigione e di presentare un'istanza di ripristino del difetto alla competente autorità.

Prima però il conduttore deve aver intimato al locatore, meglio per raccomandata, un termine congruo per procedere con il ripristino del difetto stesso.
Se il locatore non procede nel termine richiesto, può essere depositata la pigione all'Ufficio di conciliazione territorialmente competente dandone notizia al locatore.

Non si dovesse trovare un accordo nell'ambito della conciliazione, entrambe le parti potranno poi adire la Pretura.